Auto a guida autonoma, come cambia la responsabilità in caso d’incidente
di Dino Collazzo
Passeggero, costruttore o progettista del software: di chi è la colpa in caso di sinistro con un veicolo dotato di “self driving”? Ne abbiamo parlato con Laura Lecchi, avvocato e cultrice della materia di Diritto dell'informatica presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna
L’incidente mortale di Tempe, in Arizona, in cui è stata coinvolta un’auto a guida autonoma ha riaperto il dibattito sul tema dell’attribuzione della responsabilità in caso di sinistro con veicoli dotati di “self driving”. Per Laura Lecchi, avvocato e cultrice della materia di Diritto dell'informatica presso la Scuola di Ingegneria dell’Università di Bologna, la discussione è appena iniziata e richiederà una profonda riflessione sia sul piano etico che giuridico prima di riuscire a delineare una normativa chiara e dettagliata.
Avvocato Lecchi, in caso d’incidente con un’auto a guida totalmente autonoma, come si stabilisce la responsabilità e a chi andrebbe attribuita?
“Attualmente la dottrina e la giurisprudenza non hanno avuto modo di riflettere e di cimentarsi in ordine alle responsabilità discendenti da autoveicoli a guida autonoma. Tuttavia il panorama giuridico odierno prevederebbe l’applicazione della disciplina del danno da prodotto, secondo quanto previsto dal Dpr 224 del 1988. Il passeggero non potrà essere considerato responsabile in quanto soggetto passivo della guida che non è governata dallo stesso; il costruttore del veicolo sarà responsabile della meccanica e delle componenti fisiche dell’automezzo. Dunque, secondo i criteri di tale normativa, peraltro di matrice europea, la responsabilità in caso di danno cagionato da automotive dovrebbe essere ricondotta a chi ha prodotto il bene: ma cosa si deve intendere per prodotto il bene? Se il difetto che ha generato il danno dovesse essere accertato in capo all’operabilità del software, secondo un’interpretazione sistematica, la responsabilità dovrebbe essere ascrivibile a chi ha sviluppato il software. La “difettosa” compilazione del codice sorgente potrebbe dunque essere oggetto d’indagine dei fatti che hanno causato il danno”.
La legislazione in materia di codice stradale, sia in Italia che in Europa, è ferma a auto con livello 0 e 1. Quali sono i cambiamenti da adottare in ambito normativo, tenendo presente anche le implicazioni di tipo etico che lo sviluppo tecnologico porta con sé?
“La riflessione da compiere sul piano etico e giuridico è tutt’altro che risibile. Ci troviamo nel delicato ambito che attiene all’intelligenza artificiale. Sebbene non esistano ancora norme che si occupino di disciplinare la responsabilità connesse all’Internet of things, va comunque detto che l’era del 4.0 potrà senz’altro ispirarsi a una risoluzione del Parlamento europeo del febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL). Secondo questo documento, le aree in cui occorrerà intervenire attraverso una normativa appropriata sono: i criteri di produzione di software di Ai, le responsabilità discendenti dal malfunzionamento o dal difetto di sviluppo dell’Ai, la proprietà intellettuale e il flusso di dati, lo sviluppo transfrontaliero di veicoli automatizzati e autonomi, in modo da sfruttarne appieno il potenziale economico e beneficiare degli effetti positivi delle tendenze tecnologiche: approcci normativi frammentari ostacolerebbero l'attuazione dei sistemi di trasporto autonomi e metterebbero a repentaglio la competitività europea. In sintesi occorrerà regolamentare diversi aspetti: la responsabilità civile, la sicurezza stradale, tutte le tematiche relative all’ambiente, le problematiche relative all’accesso ai dati, alla protezione di quelli personali, alla tutela della privacy e alla condivisione di informazioni, le questioni relative all’infrastruttura Tic e all’occupazione”.
Prima di arrivare alla guida totalmente autonoma occorreranno ancora diversi anni. Nel frattempo si parla di guida semi-autonoma o assistita grazie ai sistemi Adas. In questo caso come va disciplinata la responsabilità? È possibile che si verifichino casi in cui ci sia un concorso di colpa tra conducente, costruttore e anche autoriparatore che si occupa della manutenzione?
“Laddove ci sia la volontà e l’autonomia del conducente sia ancora prevista, anche se parzialmente ridotta, non potrà essere esclusa del tutto la responsabilità di quest’ultimo. Secondo lo schema classico della responsabilità civile, i soggetti che potranno essere chiamati a rispondere del danno cagionato potranno essere conducente, costruttore o l’officina autorizzata. Tuttavia sono dell’idea che il tempo di reazione del conducente svolga un ruolo fondamentale qualora egli debba inaspettatamente assumere il controllo del veicolo: pertanto le parti interessate dovrebbero fornire dati realistici per la definizione delle questioni relative alla sicurezza e alla responsabilità che si esplicano in questo ambito”.
Alla luce di quanto detto, se dovesse tracciare una scala gerarchica della responsabilità in caso di sinistro chi si troverebbe al vertice e chi alla base?
“Nell’ambito della responsabilità discendente da automezzi a guida parzialmente autonoma, la colpa del conducente non potrà essere eliminata del tutto sebbene occorrerebbe distinguere le fattispecie in cui l’uomo può intervenire con la propria condotta attiva e quelle in cui è passivo: in quanto la tecnologia ha la supremazia di governo del mezzo. Diverse sono le considerazioni in ordine alla responsabilità di automezzi a guida totalmente autonoma, laddove la software house che ha ideato, progettato e sviluppato il software sia proprietaria dell’opera intellettuale, ma anche responsabile dei difetti che possono derivare dalla tecnologia. In effetti, non è un tema del tutto nuovo questo, posto che, anche nella mia esperienza di avvocato, mi sono dovuta occupare di casi in cui il sistema operativo che “governava” l’automezzo, sebbene per alcune funzioni, poteva di fatto ridurre, sino a comprometterla, la sicurezza dell’autoveicolo che reagiva in modo difforme rispetto ai comandi impartiti dal conducente. In questa logica è ammissibile pensare che la condotta umana sarà sempre meno imputabile di atti o fatti capaci di generare responsabilità, rimanendo alla base gerarchica delle stesse secondo lo schema immaginato”.
L’auto a guida autonoma ha aperto un dibattito anche nel mondo assicurativo. Se in futuro, come ripetono diversi analisti, questi veicoli porteranno a zero gli incidenti per che cosa ci si assicurerà?
“Credo che il futuro strumento legislativo, a prescindere dalla soluzione giuridica che verrà individuata in tema di responsabilità civile per i danni causati dall’intelligenza artificiale, non dovrebbe in alcun modo limitare il tipo o l’entità dei danni che possono essere risarciti, né dovrebbe limitare le forme di risarcimento che possono essere offerte alla parte lesa per il semplice fatto che il danno è provocato da un soggetto non umano. La responsabilità di dispositivi di Ai dovrebbe essere proporzionale all’effettivo livello d’istruzioni impartite, al grado di autonomia, alla capacità di apprendimento secondo le potenzialità del machine learning: l’autonomia implica la determinazione della responsabilità reale per il danno causato, sebbene le competenze derivanti dallo “sviluppo” di un software di intelligenza artificiale non dovrebbero essere confuse con le competenze che dipendono strettamente dalle sue abilità di autoapprendimento. Alla luce di queste considerazioni ritengo che a differenza del regime assicurativo per i veicoli a motore, che copre azioni o errori umani, l’assicurazione in ambito di mezzi a guida autonoma dovrebbe tenere conto di tutte le potenziali responsabilità lungo la filiera di produzione. Proprio in ragione di ciò, occorrerà esplorare, esaminare e valutare, nell’ambito della valutazione d’impatto del suo futuro strumento legislativo, le implicazioni di tutte le soluzioni giuridiche possibili tra cui, come suggerisce la risoluzione europea: l’istituzione di un regime assicurativo obbligatorio, necessario per categorie specifiche di robot, in virtù del quale venga imposto ai produttori e ai proprietari di automezzi a guida autonoma di sottoscrivere una copertura assicurativa per i danni potenzialmente causati da tali veicoli, la costituzione di un fondo di risarcimento, la possibilità per il produttore, il programmatore e il proprietario o l’utente di beneficiare di una responsabilità limitata qualora costituiscano un fondo di risarcimento nonché sottoscrivano congiuntamente un’assicurazione che garantisca un risarcimento in caso di danni arrecati da automezzi a guida autonoma, l’istituzione di un numero d’immatricolazione individuale, iscritto in un registro specifico dell’Unione europea, al fine di associare in modo evidente il mezzo a guida autonoma al suo fondo e l’istituzione di uno status giuridico specifico per gli automezzi a guida autonoma nel lungo termine, di modo che almeno quelli più sofisticati possano essere considerati come responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, soprattutto laddove potranno essere in grado di adottare decisioni autonome o interagire in modo indipendente con terzi”.
Avvocato Lecchi, in caso d’incidente con un’auto a guida totalmente autonoma, come si stabilisce la responsabilità e a chi andrebbe attribuita?
“Attualmente la dottrina e la giurisprudenza non hanno avuto modo di riflettere e di cimentarsi in ordine alle responsabilità discendenti da autoveicoli a guida autonoma. Tuttavia il panorama giuridico odierno prevederebbe l’applicazione della disciplina del danno da prodotto, secondo quanto previsto dal Dpr 224 del 1988. Il passeggero non potrà essere considerato responsabile in quanto soggetto passivo della guida che non è governata dallo stesso; il costruttore del veicolo sarà responsabile della meccanica e delle componenti fisiche dell’automezzo. Dunque, secondo i criteri di tale normativa, peraltro di matrice europea, la responsabilità in caso di danno cagionato da automotive dovrebbe essere ricondotta a chi ha prodotto il bene: ma cosa si deve intendere per prodotto il bene? Se il difetto che ha generato il danno dovesse essere accertato in capo all’operabilità del software, secondo un’interpretazione sistematica, la responsabilità dovrebbe essere ascrivibile a chi ha sviluppato il software. La “difettosa” compilazione del codice sorgente potrebbe dunque essere oggetto d’indagine dei fatti che hanno causato il danno”.
La legislazione in materia di codice stradale, sia in Italia che in Europa, è ferma a auto con livello 0 e 1. Quali sono i cambiamenti da adottare in ambito normativo, tenendo presente anche le implicazioni di tipo etico che lo sviluppo tecnologico porta con sé?
“La riflessione da compiere sul piano etico e giuridico è tutt’altro che risibile. Ci troviamo nel delicato ambito che attiene all’intelligenza artificiale. Sebbene non esistano ancora norme che si occupino di disciplinare la responsabilità connesse all’Internet of things, va comunque detto che l’era del 4.0 potrà senz’altro ispirarsi a una risoluzione del Parlamento europeo del febbraio 2017, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL). Secondo questo documento, le aree in cui occorrerà intervenire attraverso una normativa appropriata sono: i criteri di produzione di software di Ai, le responsabilità discendenti dal malfunzionamento o dal difetto di sviluppo dell’Ai, la proprietà intellettuale e il flusso di dati, lo sviluppo transfrontaliero di veicoli automatizzati e autonomi, in modo da sfruttarne appieno il potenziale economico e beneficiare degli effetti positivi delle tendenze tecnologiche: approcci normativi frammentari ostacolerebbero l'attuazione dei sistemi di trasporto autonomi e metterebbero a repentaglio la competitività europea. In sintesi occorrerà regolamentare diversi aspetti: la responsabilità civile, la sicurezza stradale, tutte le tematiche relative all’ambiente, le problematiche relative all’accesso ai dati, alla protezione di quelli personali, alla tutela della privacy e alla condivisione di informazioni, le questioni relative all’infrastruttura Tic e all’occupazione”.
Prima di arrivare alla guida totalmente autonoma occorreranno ancora diversi anni. Nel frattempo si parla di guida semi-autonoma o assistita grazie ai sistemi Adas. In questo caso come va disciplinata la responsabilità? È possibile che si verifichino casi in cui ci sia un concorso di colpa tra conducente, costruttore e anche autoriparatore che si occupa della manutenzione?
“Laddove ci sia la volontà e l’autonomia del conducente sia ancora prevista, anche se parzialmente ridotta, non potrà essere esclusa del tutto la responsabilità di quest’ultimo. Secondo lo schema classico della responsabilità civile, i soggetti che potranno essere chiamati a rispondere del danno cagionato potranno essere conducente, costruttore o l’officina autorizzata. Tuttavia sono dell’idea che il tempo di reazione del conducente svolga un ruolo fondamentale qualora egli debba inaspettatamente assumere il controllo del veicolo: pertanto le parti interessate dovrebbero fornire dati realistici per la definizione delle questioni relative alla sicurezza e alla responsabilità che si esplicano in questo ambito”.
Alla luce di quanto detto, se dovesse tracciare una scala gerarchica della responsabilità in caso di sinistro chi si troverebbe al vertice e chi alla base?
“Nell’ambito della responsabilità discendente da automezzi a guida parzialmente autonoma, la colpa del conducente non potrà essere eliminata del tutto sebbene occorrerebbe distinguere le fattispecie in cui l’uomo può intervenire con la propria condotta attiva e quelle in cui è passivo: in quanto la tecnologia ha la supremazia di governo del mezzo. Diverse sono le considerazioni in ordine alla responsabilità di automezzi a guida totalmente autonoma, laddove la software house che ha ideato, progettato e sviluppato il software sia proprietaria dell’opera intellettuale, ma anche responsabile dei difetti che possono derivare dalla tecnologia. In effetti, non è un tema del tutto nuovo questo, posto che, anche nella mia esperienza di avvocato, mi sono dovuta occupare di casi in cui il sistema operativo che “governava” l’automezzo, sebbene per alcune funzioni, poteva di fatto ridurre, sino a comprometterla, la sicurezza dell’autoveicolo che reagiva in modo difforme rispetto ai comandi impartiti dal conducente. In questa logica è ammissibile pensare che la condotta umana sarà sempre meno imputabile di atti o fatti capaci di generare responsabilità, rimanendo alla base gerarchica delle stesse secondo lo schema immaginato”.
L’auto a guida autonoma ha aperto un dibattito anche nel mondo assicurativo. Se in futuro, come ripetono diversi analisti, questi veicoli porteranno a zero gli incidenti per che cosa ci si assicurerà?
“Credo che il futuro strumento legislativo, a prescindere dalla soluzione giuridica che verrà individuata in tema di responsabilità civile per i danni causati dall’intelligenza artificiale, non dovrebbe in alcun modo limitare il tipo o l’entità dei danni che possono essere risarciti, né dovrebbe limitare le forme di risarcimento che possono essere offerte alla parte lesa per il semplice fatto che il danno è provocato da un soggetto non umano. La responsabilità di dispositivi di Ai dovrebbe essere proporzionale all’effettivo livello d’istruzioni impartite, al grado di autonomia, alla capacità di apprendimento secondo le potenzialità del machine learning: l’autonomia implica la determinazione della responsabilità reale per il danno causato, sebbene le competenze derivanti dallo “sviluppo” di un software di intelligenza artificiale non dovrebbero essere confuse con le competenze che dipendono strettamente dalle sue abilità di autoapprendimento. Alla luce di queste considerazioni ritengo che a differenza del regime assicurativo per i veicoli a motore, che copre azioni o errori umani, l’assicurazione in ambito di mezzi a guida autonoma dovrebbe tenere conto di tutte le potenziali responsabilità lungo la filiera di produzione. Proprio in ragione di ciò, occorrerà esplorare, esaminare e valutare, nell’ambito della valutazione d’impatto del suo futuro strumento legislativo, le implicazioni di tutte le soluzioni giuridiche possibili tra cui, come suggerisce la risoluzione europea: l’istituzione di un regime assicurativo obbligatorio, necessario per categorie specifiche di robot, in virtù del quale venga imposto ai produttori e ai proprietari di automezzi a guida autonoma di sottoscrivere una copertura assicurativa per i danni potenzialmente causati da tali veicoli, la costituzione di un fondo di risarcimento, la possibilità per il produttore, il programmatore e il proprietario o l’utente di beneficiare di una responsabilità limitata qualora costituiscano un fondo di risarcimento nonché sottoscrivano congiuntamente un’assicurazione che garantisca un risarcimento in caso di danni arrecati da automezzi a guida autonoma, l’istituzione di un numero d’immatricolazione individuale, iscritto in un registro specifico dell’Unione europea, al fine di associare in modo evidente il mezzo a guida autonoma al suo fondo e l’istituzione di uno status giuridico specifico per gli automezzi a guida autonoma nel lungo termine, di modo che almeno quelli più sofisticati possano essere considerati come responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, soprattutto laddove potranno essere in grado di adottare decisioni autonome o interagire in modo indipendente con terzi”.
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