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Gennaio 2020

Legge di Bilancio 2020: diverse le novità per le imprese

Matteo Prioschi, giornalista de Il Sole 24 Ore

Ampliando il ricorso al credito di imposta quale strumento di agevolazione. Escono di scena iper e superammortamento, rimane la “Nuova Sabatini”
Alcune conferme e molte novità nel sistema di bonus messo a punto per sostenere lo sviluppo delle imprese. La legge di bilancio 2020 ha in buona parte ridisegnato l’impianto preesistente, ampliando il ricorso al credito di imposta quale strumento di agevolazione. In estrema sintesi, escono di scena iper e superammortamento, rimane la “Nuova Sabatini”, e sono state aggiornate altre misure.
 
Sabatini con tasso extra
La conferma principale è il rifinanziamento, con un centinaio di milioni l’anno fino al 2024, della “Nuova Sabatini”, cioè la misura che prevede un contributo per la concessione di finanziamenti agevolati alle micro, piccole e medie imprese. Lo strumento è ben conosciuto dalle aziende che nel tempo lo hanno utilizzato ampiamente, tant’è che è stato prorogato e rifinanziato più volte.
 
Gli investimenti agevolati sono quelli in nuovi macchinari, impianti e attrezzature. L’aiuto è costituito da un contributo in conto impianti calcolato su un tasso di interesse convenzionale annuo del 2,75% che diventa del 3,575% per gli investimenti in beni strumentali in ambito “impresa 4.0” (tra cui cloud computing, robotica avanzata e meccatronica, tecnologia Rfid, realtà aumentata). A quest’ultimo tipo di operazioni, come in passato, viene destinato il 30% delle risorse ma da quest’anno, nel caso gli investimenti siano effettuati da micro e piccole imprese delle regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), il tasso su cui è calcolato il contributo è del 5,50%. Ulteriore aiuto è costituito dal fatto che, sui finanziamenti, la garanzia del Fondo di garanzia Pmi opera a titolo gratuito. Il tasso maggiorato al 3,575% viene utilizzato per determinare il contributo anche per le operazioni di acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a basso impatto ambientale nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
 
Doppio credito di imposta per ricerca e sviluppo
Viene ridisegnato il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Infatti esce di scena con un anno di anticipo il meccanismo introdotto dal decreto legge 145 del 2013, sostituito da tre bonus, di cui uno, quello per attività di design e innovazione estetica riguarda solo le imprese dei settori tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica. Accessibili a tutte le altre imprese, invece, il credito di imposta per investimenti in ricerca fondamentale e industriale e sviluppo sperimentale e quello per le attività di innovazione tecnologica, che comunque sono previsti solo per il 2020. Il primo è riconosciuto in misura pari al 12% della base di calcolo con un massimo di 3 milioni di euro, mentre il secondo è pari al 6% della base di calcolo con un massimo di 1,5 milioni. Tuttavia per quest’ultimo è prevista una maggiorazione al 10% se si tratta di innovazione digitale 4.0 o se favorisce la transizione verso tecnologie ecologiche.
Per entrambi i  bonus dovrà essere pubblicato un decreto del Ministero dello sviluppo economico che precisi quali sono le attività agevolabili dato che la norma fa riferimento a definizioni generali di valenza europea. Quanto alle spese che costituiscono la base di calcolo, vi rientrano quelle per il personale, i contratti di ricerca esterni, quelle per servizi di consulenza, per materiali e forniture, le quote di ammortamento per l’acquisto di invenzioni da terzi. Il credito così definito sarà ammortizzabile in tre quote annuali di importo uguale, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione. Rispetto al passato, dovrà essere effettuata una comunicazione specifica al Ministero dello sviluppo economico, le cui modalità e contenuti devono essere definite con un decreto, mentre rimane l’obbligo di certificare l’effettivo sostenimento dei costi e di redigere una relazione tecnica relative alle attività svolte.
 
Credito per investimenti
Un nuovo credito di imposta sostituisce iper e superammortamento. Nel caso di investimenti relativi a beni materiali per la trasformazione tecnologica e digitale in ambito Industria 4.0, viene riconosciuto un credito del 40% del costo per una quota fino a 2,5 milioni di euro di spesa e del 20% per la parte eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni. Sono ammessi anche gli investimenti in beni immateriali (software e applicazioni per esempio) con un credito del 15% fino a un massimo di costi pari a 700mila euro. Per le operazioni fuori dall’ambito Industria 4.0 il credito è del 6% con un tetto di spesa di 2 milioni di euro. Gli investimenti, in beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive situate in Italia, devono essere effettuati nel 2020 (o al massimo entro il 30 giugno 2021 se entro quest’anno l’ordine viene accettato dal venditore e viene pagato almeno il 20% del costo). L’agevolazione maturata può essere utilizzata in compensazione in cinque quote annuali di importo uguale, che scendono a tre quote se riferita a beni immateriali. Anche in questo caso dovrà essere effettuata una comunicazione informativa al Mise, con modalità e caratteristiche da definirsi tramite decreto. La decisione di sostituire iper e superammortamento con il credito di imposta è stata presa alla luce dei dati sull’utilizzo dei due ammortamenti da cui è emerso che sono andati a beneficio soprattutto delle medie e grandi imprese e comunque con un andamento calante nel tempo. Le nuove misure puntano ad ampliare la base delle aziende utilizzatrici anche del 40%, favorendo in modo particolare le Pmi.
 
Formazione senza contratto collettivo
Infine proroga di un anno, con alcune novità, per il credito di imposta formazione 4.0 che potrà essere utilizzato solo in compensazione. L’agevolazione per le piccole imprese è pari al 50% delle spese ammissibile con un massimo di 300mila euro; per le medie è del 40% con un massimo di 250mila euro; per le grandi è del 30% sempre con un massimo di 250mila euro. Per tutti i beneficiari sale al 60% se la formazione coinvolge lavoratori dipendenti svantaggiati o ultrasvantaggiati, come definiti dal decreto 17 ottobre 2017 del Ministero del lavoro, quindi, per quanto può interessare in questo caso, chi ha tra 15 e 24 anni di età oppure almeno 50, non ha un diploma di scuola media superiore o professionale, o lavora in un settore caratterizzato da disparità uomo-donna se fa parte del genere sottorappresentato. La formazione può essere erogata sia da personale interno che esterno all’azienda (da quest’anno anche dagli istituti tecnici superiori) e deve riguardare l’acquisizione di competenze legate a Industria 4.0, cioè big data, cyber security, cloud computing, robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e altro ancora. Rispetto al passato, anche in questo caso, è stata prevista una comunicazione informativa al Mise sull’attività svolta, mentre è stato eliminato l’obbligo di disciplinare l’attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali.
 





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